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Luoghi Straordinari d'Italia

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Benefici fiscali in seguito alle donazioni

 

Le donazioni o erogazioni liberali sono versamenti di denaro a titolo gratuito eseguiti mediante sistemi tracciabili di pagamento a favore di organizzazioni non-profit come le Onlus, e di istituzioni religiose, commerciali e non commerciali 

 

Ai fini della dichiarazione dei redditi, la donazione va dichiarata senza che vi sia la necessità di allegare alcuna documentazione di spesa, la quale però deve essere conservata fino al 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione dei redditi, ed esibita qualora sia richiesta dall’agenzia delle entrate in caso di controllo e accertamento.

 

Donazioni detraibili:

 

Sono previste detrazioni d’imposta (per detrazione, s’intende la sottrazione di un importo dall’imposta, che da imposta lorda diventa imposta netta) per alcune spese (oneri) sostenute dal contribuente, per donazioni liberali:

  • Detrazione del 19% per le erogazioni per un importo non superiore a 2065,83 € a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti fuori dallo Stato Italiano;

  • Detrazioni del 26% a favore di Onlus ed sono quelle di importo non superiore a 30.000 € annue a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, comitati ed enti individuali .

 

Le erogazioni devono essere fatte con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito, è sufficiente l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta.

Donazioni deducibili:

 

L’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) può essere ridotta o azzerata dagli oneri deducibili e dalle detrazioni d’imposta spettanti al contribuente. Per «onere deducibile» s’intende l’importo che si può sottrarre dal singolo reddito, o dal reddito complessivo.

Le erogazioni possono essere dedotte nel limite del 10% del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro, se erogate in favore di:

  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall’articolo sette, comma uno e due, della legge 383/2000;

  • Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetti statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interessi artistico, storico e paesaggistico;

  • Fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di ricerca scientifica, individuate dal Dpcm 15 Aprile 2011 e dal Dpcm 18 aprile 2013.

Info: Agenzia delle Entrate

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